3 Giugno 2012
Attivazione Portale TRIBUTI
L’Amministrazione Comunale, al fine di semplificare il rapporto con la cittadinanza in merito ai tributi locali, ha attivato specifico portale alla voce TRIBUTI.
Allo stato attuale, il portale consente la consultazione delle informative specificatamente relative all’IMU.
L’art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l’IMU:
– i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Il Decreto Monti (d.l. 201/2011), rispetto alla disciplina posta dal d.lgs. 23/2011, dispone:
– la reintroduzione del prelievo sull’abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota ed introduzione della detrazione;
– il prelievo agevolato sui fabbricati rurali strumentali;
– la quota riservata allo Stato.
Tale ultimo aspetto è di non poca importanza. Infatti, per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dall’UE, il decreto “Salva Italia” prevede che una quota di I.M.U. sia versata allo Stato.
La quota è pari alla metà dell’imposta calcolata ad aliquota ordinaria.
E’ escluso dalla quota dello Stato il gettito relativo alla seguenti fattispecie:
– abitazione principale (e sue pertinenze) nonché le unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
– casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
– fabbricati rurali strumentali (nei comuni montani o parzialmente montani, sono esenti dall’imposta, mentre nei restanti comuni si applica un’aliquota di gran lunga inferiore all’ordinaria);
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
– immobili posseduti dai comuni nel loro territorio.
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